la conformità dello stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. In parole povere il venditore
è tenuto a dichiarare se i dati catastali e le planimetrie presentate al notaio corrispondono allo stato attuale dell'immobile.
Le conseguenze della mancata dichiarazione in atto di queste conformità sono pesanti in quanto l'atto è nullo...
Il notaio con tutta probabilità in mancanza di tale dichiarazione non stipulerà nemmeno, e con tutta probabilità
la verifica della conformità sarà effettuata qualche giorno prima della stipula.
Ciò che risulta molto interessante è che l'agenzia delle entrate con la circolare n.3/3405 del 14 ottobre 1989 vieta agli uffici
del catasto di accettare variazioni che non incidano su rendita, classamento e sulla categoria.
Il risultato è presto evidente,per esempio l'apertura di una porta o la formazione di un arco non possono essere presentate in catasto,
e quindi la conformità al 100% in questi casi non è presente.
Ricordiamoci sempre che si tratta di un decreto legge quindi ha 60 giorni di tempo per essere convertito, per cui il legislatore
ha tutto il tempo per poter apportare i necessari aggiustamenti che comprendano anche queste considerazioni.